“Grecia, Malta, Spagna sono Paesi con alta circolazione virale in questo momento. Per questa ragione sto per emanare un’ordinanza che dispone, a partire da domani l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni per chi rientra in Puglia nella propria abitazione da Grecia, Malta e Spagna”. Lo annuncia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.
L’obbligo di quarantena di 14 giorni per i residenti in Puglia che rientrano da Grecia, Malta e Spagna si aggiunge all’obbligo di quarantena già previsto dalle leggi nazionali per numerosi Paesi esteri. “Vi ricordo – prosegue – che rimane l’obbligo per tutti coloro che arrivano da altre regioni italiane e da tutti i Paesi esteri di autosegnalarsi”. Per coloro che si autosegnalano si attiva la sorveglianza attiva da parte dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl.
L’ORDINANZA EMANATA DA EMILIANO
Art. 1
Con decorrenza dal 12 agosto 2020, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 4 del dpcm del 7 agosto 2020, nonché gli obblighi e le misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo dpcm, tutti i cittadini pugliesi che abbiano soggiornato o transitato, per vacanza, o vacanza – studio, in Spagna, Malta e Grecia, e che rientrino in Puglia presso la propria abitazione o dimora, con mezzi di trasporto pubblici o privati, hanno l’obbligo:
– di segnalare il loro arrivo e rendere le informazioni richieste, utilizzando l’apposito modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;
– di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
Art.2
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene comunicata e trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.