Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che dal 19 aprile 2017 è obbligatoria in etichetta l’indicazione dell’origine della materia prima dei prodotti lattiero caseari in Italia come ad esempio il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini. L’obbligo si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.
“Questo è un traguardo storico per il nostro Paese – dice il ministro Maurizio Martina – che ci consente di creare un nuovo rapporto tra produttori e consumatori. I cittadini, infatti, devono essere informati per poter scegliere consapevolmente cosa mettere a tavola. Questo vuol dire tutelare il Made in Italy, il lavoro dei nostri allevatori e fa crescere una vera e propria cultura del cibo”.
Grande soddisfazione viene espressa anche da Coldiretti Puglia, che sottolinea come ben 80mila mucche da latte presenti in regione potranno finalmente mettere la firma sulla propria produzione. “È un grande successo per tutto il mondo agricolo e per gli allevatori che versano in una grave situazione per colpa del prezzo del latte troppo basso e delle importazioni di latte e prodotti semilavorati dall’estero, utilizzati per fare mozzarelle e formaggi spacciati per ‘Made in Puglia’ – dice il Presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele -. L’etichettatura obbligatoria diverrà una infallibile cintura di sicurezza per i nostri allevatori che devono poter competere alla pari e per la salute dei nostri consumatori debbono poter scegliere in maniera consapevole quello che acquistano e mangiano”.
In Puglia a fronte dei 1.939 allevamenti che producono 3,6 milioni di quintali di latte bovino, le importazioni di latte dall’estero raggiungono i 2,7 milioni di quintali e i 35mila quintali di prodotti semi-lavorati quali cagliate, caseine, caseinati e altro, utilizzati per fare prodotti lattiero-caseari che vengono poi venduti come prodotti lattiero-caseari Made in Puglia.
Con l’entrata in vigore del decreto l’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari dovrà essere indicata in etichetta con:
a) “paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte”;
b) “paese di condizionamento: nome della nazione nella quale il latte è stato condizionato”
c) “paese di trasformazione: nome della nazione nella quale il latte è stato trasformato”.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, si può utilizzare una sola dicitura, ad esempio: “Origine del latte: Italia”.
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
– latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
– latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non UE”.
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.