Da oggi, venerdì 6 agosto, in Italia scatta l’obbligo del green pass. Servirà necessariamente per frequentare determinati luoghi al chiuso: ristoranti e cinema, teatri e palestre, ma anche per accedere a piscine e stadi. Il Governo, però, nella serata di ieri ha anche approvato un nuovo decreto che rende obbligatorio l’uso del certificato verde anche per scuola, università e trasporti a lunga percorrenza. Non subito, però, ma a partire dal primo settembre.
“Nell’anno scolastico 2021-2022 – si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi – l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, e quella universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del Covid o di sue varianti”.
“In tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime – prosegue la nota -. È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti. Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari, che potranno essere sottoposti a controlli a campione, devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso”.
Sempre a decorrere dal primo settembre, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
“In base a questa suddivisione – si legge nel decreto – sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale”.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio. L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, non possono vaccinarsi.