Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha firmato due ordinanze, in seguito alla riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, per tutelare la salute e l’ordine pubblico durante le festività natalizie.
Nello specifico, la prima ordinanza vieta la vendita, in forma ambulante e non, a far data da domani, venerdì 23 dicembre, e fino a tutto il 1° gennaio, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.). Sono esclusi da questo divieto i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose.
L’ordinanza in questione comprende anche il divieto di vendita, a qualsiasi titolo o in qualsiasi condizione, a minori di 14 anni, fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di 18 anni, relativamente ai fuochi di categoria F2 e F3, e resta fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta.
Per quanto riguarda invece la seconda ordinanza, è vietato, per un periodo limitato che va dalle ore 12 alle 24, nei giorni 23, 24 e 30 dicembre, e dalle ore 12 del 31 dicembre alle ore 5 del 1° gennaio 2023, su tutto il territorio comunale i seguenti comportamenti:
- diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni ed attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica; è invece consentita la diffusione di musica dal vivo in “modalità acustica” senza ausilio di altoparlanti o altri dispositivi di diffusione negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi pubblici, purché avvenga nel rispetto della vigente disciplina di settore anche con riferimento alle disposizioni locali;
- somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);
- svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata;
- abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche;
- appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo;
- compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.