Fc Bari, arriva la sentenza: penalizzazione di 2 punti e tre mesi di inibizione a Giancaspro. Prosciolto Palasciano

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Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare ha inflitto 2 punti di penalizzazione in classifica al Bari da scontare nella corrente stagione sportiva. Questa la decisione in merito al deferimento che era stato inflitto alla società in seguito alla segnalazione della CO.VI.SO.C. per alcune presunte irregolarità amministrative (dal documento ufficiale si legge come “veniva evidenziato che la FC Bari 1908 Spa non aveva provveduto entro il termine del 16 marzo 2018 al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 così come previsto” dal regolamento. “La Co.Vi.So.C., inoltre, dava atto delle dichiarazioni pervenute da parte della Società e del soggetto incaricato del controllo contabile che segnalavano un ritardo nella ricezione dei modelli F24 quietanzati da parte della banca e nell’addebito degli importi sul conto corrente”).

Il TFN ha inoltre sanzionato con tre mesi di inibizione Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società. Prosciolto invece Giovanni Palasciano, socio partner della Ria Grant Thornton, soggetto responsabile del controllo contabile del Bari.

In sintesi, il tribunale federale ha preliminarmente rigettato “l’eccezione sollevata dalla difesa del Football Club Bari 1908 Spa secondo cui l’acquisizione dei documenti bancari forniti dalla Procura della Repubblica di Bari sarebbe illegittima perché tardiva ed attinente ad una pluralità di documenti non pertinenti con il thema decidendum”.

Dopodiché, l’analisi della documentazione acquisita dal tribunale ha quindi fatto ritenere ai giudici “provate per tabulas le contestazioni mosse alla Società ed al legale rappresentante. Infatti, come emerge dagli atti del procedimento e come riconosciuto dagli stessi deferiti, nessun dubbio residua sul fatto che alla data del 16 marzo 2018 sul conto corrente dedicato della Società non vi fosse valuta sufficiente ad evadere i 4 modelli F24 oggetto di contestazione. Risulta, altresì, provato come il riversamento delle somme all’Agenzia delle Entrate sia avvenuto solo in data 6 aprile 2018, allorquando la Società ha provveduto a versare sul conto provvista sufficiente. A conferma di ciò vi è la stessa dichiarazione depositata dalla Procura Federale nel corso dell’udienza del 15 maggio 2018, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di Bari, in merito ai Modelli F24 alla base del presente procedimento. Nessuna traccia in atti, né fino all’udienza odierna, di una asserita esecuzione del pagamento in data 16 marzo 2018 da parte della banca in virtù di un fido a tal fine riconosciuto alla Società. Non si può non rilevare come, fino ad oggi, la Società abbia sostenuto con forza l’esecuzione nei termini del pagamento, producendo a tal fine sia i modelli F24 quietanzati dalla banca incaricata sia un estratto conto vidimato dall’istituto con l’addebito delle somme in data 16 marzo. Solo oggi, con l’acquisizione agli atti della movimentazione del conto trasmessa dalla Procura della Repubblica di Bari, di fronte alla documentale incapienza del conto alla data del 16 marzo, è stata prospettata una apertura di credito da parte dell’istituto il quale avrebbe consentito alla Società di operare attraverso un c.d. scoperto in bianco. Di tale operazione, tuttavia, non vi è traccia in atti. Infine, nessun pregio si può attribuire alla prospettazione difensiva secondo cui il pagamento sarebbe stato eseguito il 16 marzo stante una mancata contestazione di ritardo da parte della Agenzia delle Entrate. Come noto, il termine ultimo al 16 marzo per i pagamenti Inps ed Irpef è di esclusiva fonte Federale, mentre la scadenza dei versamenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate è fissata al 16 aprile, di guisa che al 6 aprile il pagamento per quest’ultima è da considerarsi nei termini. Pertanto, di fronte ad un dato normativo quanto mai tassativo ed inequivocabile nell’imporre alle Società, non solo di effettuare il pagamento entro i termini sanciti, bensì di documentare tale pagamento alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite, si deve affermare la responsabilità disciplinare della Società Football Club Bari 1908 Spa e del rappresentante legale per non aver versato e documentato nei termini fissati le ritenute Irpef e i contributi Inps quarto bimestre”.

In merito alle contestazioni mosse a Giovanni Palasciano, socio partner della Ria Grant Thornton Spa soggetto responsabile del controllo contabile della Società FC Bari 1908 Spa, “le stesse sono da ritenersi infondate, come rilevato dalla stessa Procura Federale”. Palasciano, infatti, “ha diligentemente eseguito il proprio mandato professionale, segnalando tempestivamente alla Società ed alla Commissione di Vigilanza i ritardi e le anomalie riscontrate nel pagamento dei quattro modelli F24”. Di seguito, il documento integrale con il deferimento, le memorie difensive, il dibattimento, i motivi della decisione e il dispositivo.

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